seguito della separazione personale tra coniugio del divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, aí fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’art. 148 c.c.. non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. 1, 19 marzo 2002, n. 3974).
Lo stato di disoccupazione di un genitore non può comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento dei figli, il quale, in assenza di altri parametri,va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica, salvo il caso in cui il genitore obbligato sia affetto da patologie invalidanti che gli precludano il proficuo svolgimento di un’attività lavorativa.
Ad esempio, se la la documentazione sanitaria in atti non consente di ritenere che il genitore sia affetto da una malattia invalidante, idonea quindi a determinare una inabilità lavorativa, il genitore non è esentato dall’obbligo del mantenimento. Inoltre seppure emerga che il genitore non è rimasto inerte nella ricerca di un lavoro, essendosi iscritto presso il Centro per l’impiego, è anche vero che il mancato reperimento di una occupazione alle dipendenze di una impresa non può in alcun modo esimere il genitore dagli obblighi contributivi su di lui ex lege gravanti, posto che il medesimo può valorizzare le sue pregresse esperienze lavorative svolte in passato sotto forma di impresa individuale (nel caso di specie, il muratore), in modo da reperire quelle disponibilità economiche necessarie per contribuire alle esigenze di vita del figlio (Trib. Parma 3.11.2016)