Se il genitore collocatario del minore è in condizioni economiche notevolmente migliori dell’altro, può essere tenuto a versare al genitore “debole” un assegno per il figlio minore, avente funzione perequativa per il tempo che il figlio trascorre presso di lui.
Diversamente verrebbe leso il principio di bi genitorialità, e il bambino potrebbe essere indotto a star meno volentieri con i genitore che non hai mezzi economici per garantirgli tutto quanto l’altro invece può. Inoltre, il giudice non può prescrivere ai genitori di seguire percorsi psicologici di supporto, ma può invitarli a farlo. E in caso di rifiuto, il genitore rischia le responsabilità delineate dagli articoli 337 ter e 333 Cc, ossia la perdita dell’affidamento e l’adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale se la sua libera scelta si ripercuote a carico del bambino. Lo ha stabilito, con una innovativa sentenza, il Tribunale di Milano in un caso in cui il padre collocatario della minore ha ottenuto l’assegnazione della casa coniugale, di cui era anche proprietario, ma viene condannato a versare l’assegno per compensare le condizioni reddituali e patrimoniali più disagiate della moglie (senza neppure la garanzia di una casa) per tutto il tempo in cui la bambina sarà presso di lei, al fine di soddisfare le esigenze della minore.