È valido e pienamente lecito un accordo intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo. Tuttavia, tale accordo avente ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege” ed in cui l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta, non può spingersi sino a compromettere l’interesse morale e materiale della prole: l’accordo, infatti, risulta vincolante solo tra le parti ma non è tale da legittimare condotte omissive tese a ledere il diritto del minore al conseguimento dei necessari mezzi di sussistenza
nel caso di specie il padre aveva provveduto in maniera saltuaria ed occasionale ad un
non sufficiente mantenimento del figlio affidato alla madre
Cass. Pen., Sez. VI., Sent., 11 luglio 2023, n. 30150
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