L’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli non viene meno neppure in casi di disoccupazione del genitore, specie se ancora giovane ed abile al lavoro, posto che l’obbligato potrebbe in ogni caso godere di altri redditi – anche non dichiarati – e comunque percepibili, dovendosi ritenere che se non è provata l’assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, l’obbligo di contribuzione sussiste e persiste.
Corte App. Bari, sentenza 30 giugno 2023 n. 1083
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