Anche due madri (o due padri) fanno una famiglia: finalmente un Giudice ha riconosciuto il diritto di visita della madre sociale dopo la fine della relazione sentimentale con la madre biologica di due bambini, nati dal loro rapporto (con la fecondazione eterologa)
Il Tribunale di Palermo con il decreto del 13 aprile 2015 riconosce ìl diritto di due minori a mantenere un rapporto stabile e significativo con la mamma sociale, ossia la compagna della madre biologica, dopo la rottura della relazione sentimentale e della convivenza tra le due donne.
I bambini, due gemelli, nati attraverso la fecondazione eterologa, erano stati cresciuti con le due mamme: quella biologica, che li aveva partoriti, e quella sociale che nel corso della relazione aveva provveduto al mantenimento e al sostentamento della famiglia. Emerge nel corso del procedimento che i minori nel sistema familiare, composto dalle loro due mamme, la loro famiglia d’origine.
Il Tribunale ha affermato che, considerata anche la giurisprudenza della Corte EDU, e in part. l’art. 8 della Convenzione, non si tratta di tutelare il diritto a costituire una famiglia, ma la famiglia già esistente.
Secondo il Tribunale palermitano, «non si tratta di riconoscere in capo ai minori un diritto ex novo ma solo di garantire una tutela giuridica ad uno stato di fatto già esistente da anni, nel superiore interesse dei bambini, i quali hanno trascorso i primi anni della loro vita all’interno di un contesto familiare che vedeva insieme la madre biologica con la compagna, figura che essi percepiscono come riferimento affettivo primario al punto tale da rivolgersi a lei con il termine “mamma”.
Valorizzando il criterio guida del superiore interesse della prole minorile alla luce di quanto appena enunciato, è possibile ritenere che il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso», concludendo che «quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto dev’essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337 ter ai figli nei confronti dei genitori biologici».
Riconosciuto quindi alla madre sociale il diritto dovere di incontrare e tenere i bambini con sé, secondo le modalità specificate.