nell’ambito delle molestie poste in essere col mezzo del telefono devono rientrarvi tutte le condotte che si connotano per l’elevato carattere di invasività nella sfera del ricevente. Ne deriva, quindi, che qualunque tipo di messaggio telefonico o telematico è idoneo a integrare l’atto molesto in quanto immediatamente percepibile dal destinatario: quindi, un messaggio o un’email possono avere la stessa carica invasiva (e, pertanto, molesta) della telefonata
Cass., sent. n. 37974 del 22 ottobre 2021