L’amministrazione di sostegno va preferita all’interdizione anche nel caso di infermità di mente grave quando la persona ha necessità di compiere solo pochi atti precisando che in questo caso il giudice tutelare eliminerà la capacità di agire soltanto con riguardo ad alcuni atti che saranno compiuti dall’amministratore rappresentante.
l’interdizione costituisce una extrema ratio cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell’amministrazione di sostegno
e dell’inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell’infermo impossibilitato, totalmente o parzialmente, a provvedere ai propri interessi. Sempre in punto di diritto deve essere soggiunto che la scelta della tutela più adeguata dovrà necessariamente essere compiuta caso per caso in considerazione delle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e di tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione e senza tener conto, come detto, del grado di invalidità (c.d. criterio quantitativo)
Nel caso in esame, la parte resistente era affetta da “disturbo schizofrenico di tipo paranoideo” ma conservava, sebbene parzialmente, le facoltà intellettive.
Trib. Avellino, Sez. I, sent. 17 giugno 2024 n. 1195
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