L’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 230/2021*, nella parte in cui stabilisce che, in caso di affidamento esclusivo e di mancanza d’accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l’assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l’ente pagatore; la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l’immediato pagamento dell’assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all’Inps. Tale norma non pone, però, una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso. Invero, il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l’assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo.
Cass. civile ord. 4672 del 22/2/2025
www.altalex.com