Il rito camerale previsto per l’impugnazione delle sentenze di divorzio o di separazione personale rende meno rigido il divieto di produzione dei nuovi documenti in appello. In sede di reclamo, infatti, possono essere ammessi fatti diversi ma non nuove domande perché snaturerebbero il mezzo di impugnazione.
Cass. civile ordinanza 18532, sezione Sesta – 1 del 07-09-2020