Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore e il giudizio volto a disporre un’adozione “mite”, ex art. 44, lett. d) della l. 184/1983, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro: ciò nondimeno, nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è possibile verificare se l’interesse del minore a non vedere recisi i legami con i genitori naturali debba prevalere o meno rispetto al quadro deficitario delle loro capacità genitoriali, potendosi prevedere, almeno in via temporanea, un regime di affidamento extrafamiliare, potenzialmente sostituibile da un’adozione ex art. 44 della L. n. 184 del 1983.
Cass. civile, sez. I, ordinanza 15 novembre 2023, n. 31760
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