Le persone che, per effetto di infermità di natura psichica, anche di carattere totale e definitivo, si trovino nella impossibilità di provvedere ai propri interessi devono essere tutelate, di regola, attraverso la nomina di un amministratore di sostegno, senza ricorrere all’interdizione che importa una limitazione generale della capacità di agire.
Trib. Avellino, sez. I, sentenza 17 giugno 2024, n. 1195.