E’ lecita la collocazione del beneficiario di amministrazione di sostegno in casa di ricovero e ciò anche indipendentemente dal suo dissenso, ove pretestuoso; infatti, l’ art. 358 c.c. – norma che dispone che il minore in tutela (dunque l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore – disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di ADS ex art. 411, u.c., c.c.
Lo stabilisce il Tribunale di Vercelli Giudice Tutelare decreto 28 marzo 2018