Nell’ipotesi in cui l’interessato, nel pieno delle sue capacità intellettive, rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell’amministratore di sostegno e la sua protezione sia già di fatto assicurata spontaneamente dai familiari o tramite un sistema di deleghe, il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione ove difetti il rischio di una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione e della dignità personale dell’interessato
Cass., Sez. I, Ord. 23 marzo 2023, n. 8413
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