Il criterio che sovraintende alla scelta della misura di protezione è quello funzionale, non quello quantitativo, basato sul grado più o meno elevato di incapacità.
L’amministrazione di sostegno si fa preferire quando non vi siano serie problematiche di gestione di ingenti e compositi patrimoni e vi sia una capacità di collaborazione da parte del beneficiario.
Il fatto che il soggetto sia stato dichiarato nel processo penale socialmente pericoloso e incapace di intendere e di volere all’atto della commissione delle condotte maltrattanti non può determinare l’automatica applicazione della misura dell’interdizione.
Trib. Ancona sentenza 21 aprile 2021