L’amministrazione di sostegno una misura di protezione che può essere disposta quando la persona è priva, in tutto o in parte, di autonomia, non solo a cagione di una infermità di mente ma anche in caso di una menomazione fisica, totale o parziale, che non lo renda in grado di prendersi cura dei propri interessi. Il Giudice Tutelare, quindi, può escludere l’applicazione della misura solo nel caso in cui la persona abbia la pienezza delle proprie capacità, fisiche e psichiche
Cass. civ. ord. n.12998/2019