L’amministrazione di sostegno con funzione meramente assistenziale non priva l’amministrato della capacità di testare, escludendo quindi l’applicabilità della disciplina in tema di interdizione. Per l’effetto, non sussiste incapacità a ricevere per testamento né dell’amministratore di sostegno del de cuius né della moglie del primo, nel caso di amministrazione assistenziale e non sostitutiva.