Con la sentenza 16670/2012la Cortedi Cassazione dichiara che l’età avanzata del soggetto non rappresenta di per sé una ragione per la nomina di un amministratore di sostegno, ma i vuoti di memoria e le frequenti cadute intellettive sì.
L’amministrazione di sostegno mira a salvaguardare per quanto possibile, l’autodeterminazione del soggetto e la tutela della sua dignità, nonché ad impedire interventi invasivi sulla sua vita e la sua attività; l’amministrazione di sostegno va quindi esclusa ove l’individuo possa provvedere in modo autonomo alla tutela della sua persona e del suo patrimonio: ciò ovviamente anche in caso di avanzata età del soggetto e di notevole consistenza del suo patrimonio.
Nel caso all’esame della Corte, pur dandosi atto che l’anziana signora era lucida ed orientata e “non circonvertibile”, si verificavano spesso cadute intellettive, di memoria e confusioni ricorrenti.
Sicchè la Corte ritiene necessaria, per la tutela della persona, la nomina di un amministratore di sostegno