L’amministrazione di sostegno è uno strumento d’aiuto e di assistenza agli atti della vita quotidiana, e può essere disposta a prescindere dall’esistenza di un disturbo psichico, ad esempio quando il soggetto perde la capacità di agire consapevolmente, anche limitatamente ad alcune azioni, o nei confronti di alcuni soggetti.
Con la sentenza n.13917 del 2012, la Cortedi Cassazione innova la portata operativa dell’amministrazione di sostegno, riconoscendo l’applicabilità dell’istituto al caso di un’anziana signora che in breve tempo aveva alienato tutto il suo patrimonio ad un parente, nei cui confronti aveva una dipendenza psicologica, così passando da una situazione di agiatezza alla povertà. L’anziana signora è stata così valutata dalla Suprema Corte incapace di curare i propri interessi, pur essendo “in possesso di facoltà cognitive solo lievemente compromesse”.
L’ amministratore di sostegno può quindi essere nominato per accompagnare la persona nelle scelte esistenziali fino a riespandere la dignità del soggetto debole, offrendo al beneficiario uno strumento di assistenza propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata, modulabile e non standardizzata e che sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire del soggetto.