La notificazione
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno si contraddistingue, specie rispetto a quello relativo all’interdizione, per la semplicità e la snellezza: esso è svincolato al massimo da cavilli procedurali in modo da assicurare al soggetto debole la possibilità di giungere alla nomina di un amministratore di sostegno che provveda alla tutela dei suoi interessi nel minor tempo e quanto più agevolmente possibile.
Ricevuto il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare emette un decreto con cui fissa il giorno e l’ora dell’udienza di comparizione del beneficiario, ed eventualmente del ricorrente e degli altri legittimati, e, previa comunicazione degli atti al P.M, ne ordina la notifica al beneficiario, a chi ritenga debba essere sentito ai fini della decisione e al pubblico ministero.
Ma quali sono i soggetti che devono essere sentiti dal Giudice, quelli cioè a cui va data comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza ?
Le norme di riferimento sono contenute nel codice civile e nel codice di procedura civile.
L’art. 407 cod .civ. specifica che il Giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti indicati all’art. 406 cod. civ. , il quale rimanda ulteriormente all’art. 417 cod. civ. in materia di interdizione, secondo il quale l’istanza (di interdizione o di inabilitazione, ma anche, in forza del rinvio, d’amministrazione di sostegno) può essere promossa dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, oltre che dal tutore, dal curatore e dal pubblico ministero.
Il codice di procedura civile disciplina il procedimento di nomina dell’ads all’art. 720 bis , il quale dispone che ad esso si applichino in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c.. Ai fini della notificazione, rilevano gli artt. 712 e 713 , il primo dei quali specifica al secondo comma che nel ricorso debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado, mentre l’art. 713 sancisce che il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel ricorso stesso.
A ben vedere, le norme introdotte dalla l. 6/2004 non prevedono un vero e proprio obbligo di notificazione nei confronti dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo: l’art. 720 bis c.p.c., infatti, dispone che all’ads si applichino gli articoli dettati in materia di interdizione “ove compatibili”.
L’esame di compatibilità va condotto, a parere di chi scrive, avendo riguardo alla ratio dell’istituto dell’ads: ora, è discutibile che l’obbligatorietà della notificazione nei confronti dei soggetti indicati sia compatibile con lo spirito della l. 6/2004. Tale legge, infatti, mira a proteggere i soggetti deboli che si trovino nell’oggettiva difficoltà di provvedere da sé alla protezione dei propri interessi, personali e patrimoniali. Mira, in altre parole, a dar sostegno ai soggetti bisognosi di protezione, obiettivo che, evidentemente, si persegue anche mediante la semplificazione del procedimento.
Imporre delle “rigidità” procedurali al ricorrente (che, lo ricordiamo, può anche non essere assistito dall’avvocato e dunque esser privo delle competenze “tecniche” necessarie), quali l’obbligo di identificare tutti i familiari del beneficiario per poi procedere con la notifica del ricorso e del decreto che dispone la comparizione, oltre che essere non conforme alla ratio dell’istituto, rischierebbe anche di disincentivare l’iniziativa del ricorrente, a discapito del soggetto debole.
Più corretto e rispondente alle finalità della legge sull’ads è quindi ritenere che la notifica nei confronti dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo non sia obbligatoria, bensì facoltativa: il Giudice Tutelare può (e non deve) disporre che ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione vadano notificati, oltre che al coniuge o alla persona convivente, anche a tutti i parenti indicati dall’art. 712 c.p.c., laddove ritenga che ciò sia indispensabile nell’interesse del beneficiario della procedura. Ma, a ben vedere, in quest’ottica, il Giudice potrebbe decidere di sentire anche persone diverse ed estranee, come ad esempio la badante o l’amico stretto, qualora ritenga che siano a conoscenza di circostanze rilevanti.
La presenza in giudizio dei “parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo” non è pertanto necessaria, e la mancata notificazione del ricorso e decreto di fissazione d’udienza nei loro confronti non comportano la nullità del procedimento.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9628/2009 confermando, con riguardo all’istituto dell’amministrazione di sostegno, il precedente orientamento elaborato in materia di interdizione e ribadendo che “i parenti ed affini a norma dell’art 712 c.p.c. (…) non hanno veste di parti in senso tecnico-giuridico, bensì svolgono funzioni consultive, essendo “fonti di informazioni” per il giudice”. Inoltre, nel “dolersi della mancata audizione di parenti ed affini” occorre anche “… indicare le circostanze non considerate dal Tribunale su cui tali soggetti avrebbero potuto fornire elementi utili ai fini della decisione”.
Di recente, con la sentenza n.14190 del 5/6/2013, la Cassazione ha precisato come nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistano parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l’art. 713 c.p.c., cui rinvia l’ art. 720 bis c.p.c., espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso, le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
Pertanto, se ricorso e decreto di fissazione d’udienza non vengono notificati ai parenti entro il 4° grado e affini entro il 2°, ovvero se costoro non sono indicati nell’istanza introduttiva, non essendo i medesimi litisconsorti necessari (ossia, parti necessarie della causa), il procedimento non è di per sé nullo. In ogni caso, tali soggetti possono sempre intervenire spontaneamente nella causa, oppure può essere il Giudice a disporne la convocazione laddove, alla luce delle risultanze emerse nel corso del procedimento, ritenga che possano fornire delle informazioni utili.
Diversamente deve considerarsi prevalente l’interesse del beneficiario alla speditezza e snellezza del procedimento per nomina dell’Ads.
Rileva anche un aspetto ulteriore. Posto che l’intero procedimento per nomina dell’ads è ispirato al principio di snellezza ed economicità, per l’appunto, non si possono trascurare i costi – anche ingenti – a carico del ricorrente che debba notificare ricorso e pedissequo decreto del Giudice Tutelare ai parenti del beneficiario.
Infatti, per procedere all’incombente della notifica, il ricorrente deve innanzitutto procurarsi tante copie autentiche (più una) quanti sono i parenti cui va notificato il ricorso e pedissequo decreto, e successivamente procedere con la concreta notifica. Le copie autentiche di un provvedimento giudiziale vengono rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale solo dopo aver corrisposto, per ciascun atto, una marca da bollo il cui prezzo varia a seconda di quante pagine è composto l’atto e dell’urgenza. Ne consegue, quindi, che la corposità di un atto aumenta l’importo della marca da bollo, e che più copie autentiche sono necessarie, più marche da bollo devono essere acquistate.
Occorre poi aggiungere la consequenziale spesa per il concreto procedimento di notifica che, di solito, comporta l’invio dell’atto tramite posta (sia che ci si rechi dall’Ufficio notifiche del Tribunale sia che l’Ads, se avvocato, proceda con le notifiche in proprio) con compilazione di raccomandata a/r sempre per ciascuna copia inviata.
Concludendo, quanti più sono i soggetti a cui ricorso e decreto di fissazione dell’udienza debbono essere notificati, tanto più aumentano gli oneri economici in capo al ricorrente.
Ma non solo: esistono ulteriori difficoltà di carattere pratico. Può accadere che un parente viva lontano o non se ne conosca la residenza. In questi casi, l’obbligo di notifica non può essere ostativo; d’altro canto, il fatto stesso che con quel familiare non ci siano contatti comporta di per sé che nessuna informazione utile ai fini del procedimento potrebbe essere dal medesimo fornita.
E’ evidente dunque che imporre la notifica nei confronti di tutti parenti fino al 4° grado e degli affini entro il 2°, anche considerato sia la complessità della stessa che il dispendio in termini economici che la medesima comporta, contrasta con i requisiti di semplicità, snellezza e speditezza del procedimento delineato dalla legge n. 6/2004.
Paiono esserne consapevoli alcuni Tribunali che hanno adottate delle prassi alternative e decisamente più confacenti allo spirito che anima l’istituto dell’amministrazione di sostegno.
Ad esempio, a Bologna si evita l’onere di notificare il ricorso e contestuale decreto che fissa l’udienza, attraverso un semplice escamotage: i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo vengono coinvolti in una fase antecedente la presentazione del ricorso anziché essere destinatari di una notifica successiva. E’ infatti sufficiente allegare al ricorso introduttivo una dichiarazione (corredata di copia del documento di identità) sottoscritta dai citati soggetti con cui i medesimi aderiscono al procedimento a favore del loro parente beneficiario. La dichiarazione è trascritta su moduli prestampati e da compilare coi dati del dichiarante, rilasciati dalle Cancellerie dei Tribunali. Il Giudice Tutelare dispone poi la notificazione del ricorso e pedissequo decreto (testualmente) agli altri soggetti interessati che non abbiano prestato preventivamente il consenso alla procedura di nomina dell’ads. In linea di massima vengono sentite solo le persone che siano in relazione più stretta col beneficiario, ossia il coniuge (ma anche il convivente more uxorio), i figli, i genitori, i fratelli e sorelle.
Altrove, il ricorso introduttivo viene sottoscritto dal maggior numero possibile di parenti, in modo da limitare la notifica solo nei confronti di quelli non agevolmente reperibili per la firma.
A Milano, il ricorrente indica i parenti “stretti” senza ulteriormente precisare a cui comunicherà che la procedura è stata instaurata tramite lettera raccomandata da produrre in copia all’udienza innanzi al Giudice Tutelare.
In conclusione: in considerazione dei tratti fondanti la legge n.4/2006 e dei suoi principi ispiratori basati sul rispetto dei bisogni e delle aspettative della persona, sarebbe opportuno, in un’ottica ulteriormente migliorativa, prevedere, con un intervento legislativo, una modalità informativa diversa ed alternativa rispetto alla notificazione: ad esempio, la comunicazione con biglietto di cancelleria consegnato al destinatario, o trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, o a mezzo telefax, o anche tramite raccomandata spedita tramite il servizio postale. Quest’ultimo, in particolare, pare il mezzo più adatto nei casi in cui il ricorrente non sia assistito da un Legale, e quindi non abbia le conoscenze tecniche che in taluni casi occorrono. In sostanza, qualsiasi modalità che garantisca che il destinatario dell’atto (e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza) ne ha avuto conoscenza, ponendolo quindi in grado di partecipare al procedimento, pare idonea a soddisfare la finalità della legge, al contempo senza appesantire la procedura.
In questo modo si eviterebbero le storture procedurali attuali, contrastanti con la garanzia di tutela piena della persona, e si garantirebbe uniformità di trattamento a prescindere dall’Ufficio Giudiziario adito.