Amministrazione di sostegno e non interdizione nei confronti di un soggetto affetto da un lieve ritardo mentale che comporta esclusivamente l’incapacità di gestire pratiche amministrative correlate al rilevante patrimonio ricevuto in eredità,senza incidere sulle necessità del vivere quotidiano.
La prima sezione civile della Corte di Cassazione, sentenza n. 17962/2015 , ha rigettato il ricorso di una madre contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che revocava la pronuncia d’interdizione inizialmente adottata nei confronti di sua figlia, sostenendo che lo stato di infermità mentale della ragazza potesse pregiudicare la gestione dell’ingente patrimonio ereditato dal padre.
La ragazza in questione aveva oltre quarant’anni, con una vita personale affettiva e famigliare propria, un percorso di studi completato allo spalle e anche esperienza lavorativa come impiegata. Era sì affetta da una stabile infermità mentale – accertata mediante CTU – consistente in un disturbo della personalità generante un ritardo mentale che la rendeva incapace, ma unicamente della gestione delle complesse pratiche amministrative relative al patrimonio ereditato, essendo comunque in grado di gestire modesti importi di denaro e di provvedere alle sue esigenze quotidiane.
Una situazione che giustifica l’applicazione dell’amministrazione di sostegno, a parere della Cassazione, in quanto strumento flessibile e adattabile alle esigenze di tutela dell’incapace, maggiormente rispettoso della dignità della persona e capace di esaltare le capacità residue sacrificando nella misura minima possibile la capacità di agire.
Il criterio di scelta tra interdizione e ads, ricorda la Cassazione consiste nella valutazione delle caratteristiche specifiche delle singole fattispecie e sulle esigenze da soddisfare volta per volta, fermo restando il carattere resdiuale che l’interdizione ha assunto dopo l’introduzione dell’ads.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva correttamente evidenziato non l’incapacità, bensì la capacità residua, l’esperienza di vita maturata, l’abilità lavorativa; con il supporto dell’Ads, la donna è stata ritenuta in grado anche di gestire l’ingente patrimonio.