L’amministratore di sostegno autorizzato dal Giudice Tutelare può difendere in giudizio il beneficiario, anche nel procedimento di revisione delle condizioni di divorzio
Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno «è un procedimento in cui si tratta della capacità di agire della persona, sia pure non in maniera assoluta e generale come nel giudizio d’interdizione». Nel nominare l’amministratore di sostegno, il giudice tutelare decide infatti quali atti l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario, attribuendogli il potere rappresentativo degli interessi di quest’ultimo.
Inoltre, la rappresentanza sostanziale conferita all’amministratore di sostegno è volta a tutelare specifiche situazioni sostanziali per le quali è stato riconosciuto il potere rappresentativo. Nel caso specifico in cui l’incarico di amministratore di sostegno sia stato conferito ad un avvocato – come nella fattispecie in esame, –, egli può anche essere autorizzato a stare in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, non si rendeva necessario procedere alla nomina di un curatore speciale posto che l’amministratore di sostegno della donna aveva richiesto specifica autorizzazione al giudice tutelare e che comunque non erano in discussione diritti personalissimi.
Cass. civ. sez. I, sent. 6 marzo 2019, n. 6518