L’amministratore di sostegno può agire in giudizio per chiedere i danni subiti dall’assistito senza autorizzazione del giudice tutelare. L’esercizio dell’azione, infatti, non si qualifica come atto di straordinaria amministrazione perché mira alla reintegrazione del patrimonio già leso dall’atto dannoso. Inoltre la norma che prevede la possibilità di assegnare un termine per il rilascio delle eventuali autorizzazioni (articolo del cpc) è applicabile anche in appello.
Cass. civile ordinanza 2498, sezione Sesta – 3 del 27-01-2022