Ammettere di amare un altro uomo e trovarsi nell’impossibilità di interrompere la convivenza coniugale, proprio per l’atteggiamento padronale e costrittivo del coniuge, non può integrare a favore del marito l’elemento strutturale della circostanza attenuante della provocazione, avendo inciso l’atteggiamento (questo ingiusto) di costui sul diritto personale della donna di non continuare una convivenza matrimoniale, essendo venuta meno l’affectio maritalis.
Cass. penale sentenza 3 febbraio 2020 n. 4373