Il coniuge che si allontana da casa per riflettere sulla coppia magari nell’auspicio di superare il momento di crisi non pone in essere un comportamento contrario ai doveri matrimoniali solo se c’è il consenso dell’altro coniuge.
Il consenso può essere espresso anche in forma tacita, ad esempio versando un contributo mensile per le spese che l’altro deve sostenere.
Non è quindi addebitabile la separazione al coniuge che decide di trasferirsi per un periodo a casa dei genitori o da amici per esempio, se su decisione concorde con l’altro coniuge.
Solo l’allontanamento ingiustificato e determinato da una scelta unilaterale e non concordata può essere causa di addebito.