E’ sufficiente una lettera del marito alla moglie per provare la giusta causa dell’allontanamento definitivo dalla casa coniugale.
Così stabiliscela Cortedi Cassazione con la sentenza 11 settembre 2012, n. 34562: Tribunale e Corte d’Appello avevano ritenuto il marito colpevole ex art. 570 c.p.c. per essersi allontanato dalla casa coniugale, sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti la potestà genitoriale e la qualità di coniuge, non ritenendo “giusta causa” il disagio dallo stesso manifestato alla moglie con una lettera di addio.
Per l’art. 570 c.p. l’abbandono della casa coniugale, privo di una giusta causa, è una delle condotte contrarie all’ordine o alla morale delle famiglie.
I giudici avevano ritenuto ingiustificato l’abbandono della casa coniugale, senza prendere in considerazione la lettera lasciata alla moglie, in cui il marito giustificava la sua scelta sulla base dell’intenso disagio nei rapporti con lei. In presenza di questo elemento, che sembra attestare una situazione di intollerabilità della vita coniugale, a parere della Cassazione, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare la presenza di una giusta causa: infatti, “il giudice non può esaurire il proprio compito nell’accertamento del fatto storico dell’abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui esso s’è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza”