Deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che condanna il coniuge separato a rifondere all’altro le spese di ristrutturazione sostenute per l’immobile di proprietà del primo, dovendosi ritenere che la circostanza secondo cui il cespite sia adibito a casa coniugale non è sufficiente ad attribuire la qualità di possessore del bene, laddove il creditore deve provare il possesso ai fini dell’articolo 1150 Cc, dovendosi riconoscere in capo al coniuge-utilizzatore l’attribuzione di un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo (negozio che trova titolo nell’unione familiare) dall’altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) o di un diritto personale di godimento (conduttore, comodatario) sull’immobile: ne consegue che il possesso deve essere escluso se i lavori di recupero dell’appartamento risalgono a prima che i locali fossero abitati.
Cass. civile ordinanza 23882, sezione Seconda del 03-09-2021