L’ex marito chiedeva la revoca o riduzione a una cifra simbolica dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, affetta da sclerosi multipla in stato avanzato, lamentando un peggioramento delle proprie condizioni economiche successivamente alla sentenza di divorzio e il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte della resistente.
Secondo il il Tribunale di Milano (decreto 31 maggio 2018) , le condizioni oggettive di vita (età) e di salute (grave patologia degenerativa) della resistente non permettono di considerarla economicamente autosufficiente.
I beni e i redditi di cui dispone, infatti, non le consentono in via autonoma di condurre un’esistenza libera e dignitosa non essendo sufficienti a far fronte, in considerazione dell’entità significativa degli esborsi da sostenere «per il fatto stesso di poter vivere», a quanto necessario per poter affrontare con dignità la propria vita come “persona singola” e non più parte di una coppia. Nel caso in esame, non si tratta di tenore di vita ma di «necessarietà dei costi essenziali e incomprimibili del vivere dai quali non può prescindere il curarsi e il doversi occupare, in autonomia, di sè».
Per questi motivi, il Tribunale di Milano rigetta il ricorso.