Rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la questione relativa al riconoscimento ex art. 67, l. n. 218/1995, in Italia delle sentenze di adozione emesse all’estero tra genitori omosessuali.
Due uomini avevano chiesto la trascrizione, nei registri dello stato civile, del provvedimento pronunciato in Canada con il quale era stata accertata la genitorialità anche di colui che non risultava essere il genitore biologico di due minori, nati grazie alla gestazione per altri, lecita in Canada. La Corte di appello considerava il provvedimento straniero non in contrasto con il concetto di ordine pubblico e disponeva la trascrizione nei registri dello stato civile del comune di residenza. Avverso l’ordinanza della corte distrettuale proponeva ricorso per cassazione il procuratore generale.
La prima sezione civile della Cassazione dà atto di due orientamenti giurisprudenziali: per il primo il concetto di ordine pubblico è circoscritto ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale (e fra questi v’è anche quello relativo all’interesse superiore del minore; così Cass. civ., sez. I, n. 19599/2016, resa in un caso analogo a quello di specie); per il secondo, il concetto di ordine pubblico può essere ampliato fino a ricomprendere anche le norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa (quali la disciplina sulle unioni civili o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti; in tal senso, ancorché in un caso affatto diverso, Cass. civ., S.U., n. 16601/2017).
Per tale motivo, a giudizio della sezione rimettente, in considerazione della complessità e della rilevanza della questione, si impone la trasmissione del ricorso al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.