Spetta l’assegno di divorzio alla moglie malata che non può procurarsi un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio perchè non riesce a lavorare.
Lo ha deciso la Cassazione civile con l’ordinanza n.3365/2014. Nel caso di specie il matrimonio era stato breve e la donna possedeva un immobile destinato a propria abitazione e altri due immobili di cui uno era stato venduto. Pur tuttavia il cattivo stato di salute le impediva la ripresa di una qualsiasi attività lavorativa; inoltre aveva dovuto impiegare il ricavato della vendita immobiliare nel risanamento di alcuni debiti.
La Cassazione le riconosce un assegno ritenendo che l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge debba essere considerata anche in ragione del cattivo stato di salute allorquando esso impedisce di conservare un tenore di vita tendenzialmente assimilabile a quello goduto in costanza di matrimonio.