Per effetto del riconoscimento dell’assegno divorzile, è dovuta anche l’attribuzione in favore dell’ex coniuge di una quota di TFR, nel momento in cui, cessato il rapporto di lavoro l’obbligato percepisca detta indennità, ai sensi dell’art. 12 bis della L. 898 del 1970 e successive modificazioni, in relazione alla durata legale del matrimonio, quando sia dimostrata l’incapacità, per età e condizioni di parziale invalidità, dell’ex coniuge, ultracinquantenne, beneficiario di inserimento nel mondo lavorativo e di conseguente capacità di produrre reddito dell’ex coniuge, secondo i doveri di solidarietà coniugale e alla luce dei profili assistenzialistici dell’istituto.
Tribunale di Parma, sez. I, con la sentenza n. 1146 del 12 ottobre 2022,