ll diritto agli alimenti risulta connesso alla prova, non solamente dello stato di bisogno, bensì anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività di lavoro: pertanto, se il richiedente non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione adeguata alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.
Cass. civ. n. 22447/2018