Secondo il Tribunale di Milano (decreto del 9-11 marzo 2017)l’alienazione parentale non è una patologia ma un comportamento illecito che può anche giustificare la condanna del genitore alienante per lite temeraria
Nel caso di specie l’ex moglie aveva promosso nei confronti del marito un procedimento ex art. 709-bis c.p.c., per questioni relative ai figli, ma era risultata poi autrice di comportamenti alienanti. Per il tribunale di Milano “il termine alienazione genitoriale – se non altro per la prevalente e più accreditata dottrina scientifica e per la migliore giurisprudenza – non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale; condotte che non abbisognano dell’elemento psicologico del dolo essendo sufficiente la colpa o la radice anche patologica delle condotte medesime”.
Gli atteggiamenti tenuti dalla madre sono stati dal Tribunale talmente gravi da disporre l’affidamento del minore al Comune: la donna, infatti, con i suoi comportamenti non aveva cagionato solo un forte stress nel padre ma anche una situazione di pericolosa vulnerabilità della figlia, “che si trova sull’orlo di una declinazione patologica della propria condizione di bambina travolta dal conflitto”.