Non basta che il padre si accolli le rate del mutuo per la casa ove il figlio minore risiede: deve anche versare il mantenimento ordinario.
La Suprema Corte si pronuncia sul delitto di “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” (art. 570 c.p.), chiarendo che non esclude la responsabilità penale ex art. 570, comma 2, n.2 il mero accollarsi le rate del mutuo contratto per acquistare la casa di residenza del figlio minore.
Non vale come esimente neppure il fatto che il minore recepisca i mezzi di sussistenza grazie all’aiuto dell’altro coniuge e/o di ulteriori congiunti.
La nozione di mezzi di sussistenza è infatti cosa diversa da quelle più ampie di “obbligo alimentare” ed “obbligo di mantenimento”.
Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 02/10/2014 15/05/2014, n. 40972