Se il minore adolescente dichiara di non voler vedere il padre più di quanto faccia, ossia sporadicamente, a causa del comportamento aggressivo e distaccato da questi, il Giudice deve adeguarsi alla volontà espressa, <senza che occorra disporre una CTU per valutare le competenze genitoriali e le ragioni del rifiuto del da parte del minore, quand’anche il padre segnali possibili profili di alienazione genitoriale da parte della madre.
Lo ha sancito il Tribunale di Tribunale di Torino 4 aprile 2016, richiamando anche la Corte Europea (Corte EDU, 17 dicembre 2013, Santilli/Italia; Corte EDU, 29 giugno 2004, Volesky/Rep. Ceca) secondo cui la salvaguardia dell’interesse supremo del minore e della libertà delle persone coinvolte, talvolta, non si ottiene attraverso l’imposizione dei rapporti genitori-figli proprio in quanto il principio del mantenimento delle relazioni familiari deve essere calato nella concreta realtà, dove il parametro dell’interesse del minore passa anche attraverso la sua volontà lucidamente espressa.