Non si può imporre al figlio di frequentare un genitore se ha manifestato la volontà contraria. La volontà del minore prevale sui desideri dei genitori. Questa è la sorprendente sentenza del Tribunale di Torino, in un caso in cui il figlio quindicenne, in senso contrario alla consulenza psichiatrica, aveva espresso nell’audizione innanzi al tribunale, di non volere in alcun modo incontrare l’altro genitore. La bigenitorialità deve sempre tener conto dell’interesse del figlio minore e della volontà di quest’ultimo, la quale non può subire coercizione. In sintonia con le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo affinché il principio della bigenitorialità trovi concreta ed effettiva attuazione al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337 ter comma 1 c.c.) deve riconoscersi anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli. Ciò corrisponde all’interesse dello stesso figlio a una crescita serena ed equilibrata. Il genitore deve essere posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete e di adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole (art. 147, 315 bis e 316 c.c.). Tuttavia, l’individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del predetto diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l’interesse superiore del minore, non potendo altresì prescindere dalla considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto e, in particolare, dell’età del figlio minore. In particolare, come la stessa Corte di Strasburgo ha avuto modo di precisare, la coercizione per il raggiungimento dell’obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere utilizzata con estrema prudenza e misura e deve tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell’interesse superiore del minore. Conseguentemente, nel caso di minore quindicenne che esprima in modo fermo la volontà di non frequentare il genitore secondo parametri fissi e rigidi, non può questa volontà essere superata dal tribunale, nemmeno attraverso una CTU, che stabilisca che il minore deve incontrare il genitore. La volontà chiaramente manifestata dal minore non può essere coartata.
Lo ha affermato il Tribunale Torino (sentenza del 4 aprile 2016)