Il Curatore dell’eredità giacente non ha sulle cose del “de cuius” un potere che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale, in quanto egli svolge unicamente un’attività di custodia e di amministrazione del patrimonio ereditario, a ciò incaricato dal Tribunale e sotto il diretto controllo di quest’ultimo.
Poiché l’obbligo di custodire e amministrare fedelmente i beni dell’eredità non può essere confuso con il possesso, il curatore dell’eredità giacente, pur essendo tenuto a presentare la dichiarazione di successione, non è obbligato a pagare l’imposta di successione.
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecco, , sentenza 30.10.23
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