Il diritto di abitazione sulla casa familiare spetta sia nei confronti dell’immobile di proprietà di entrambi i coniugi sia su quello di proprietà esclusiva del defunto. Non spetta invece sull’appartamento in affitto, proprio perché la titolarità del bene è in capo a soggetto diverso dal defunto.Se anche una quota dovesse essere di proprietà di un terzo, il diritto di abitazione è escluso in partenza.
È ovviamente facoltà del locatore proseguire il contratto “volturandolo” a nome del coniuge superstite fino alla scadenza del contratto stesso o anche oltre.
Cass. ord. n. 29162/21 del 20.10.2021