In relazione al preminente diritto del disabile alla istruzione ed all’integrazione scolastica, in mancanza di figure di docenti di sostegno muniti della specifica specializzazione, l’istituzione scolastica deve comunque, anche ricorrendo a canali diversi dal mero attingimento delle graduatorie ovvero all’attività formativa sopra delineata, assicurare allo stesso una figura di sostegno utile al superamento dell’handicap, per l’effetto del possesso delle specifiche competenze tecniche e professionali ad esso relative.
L’integrazione scolastica si avvale anche del concorso degli enti locali, con gli interventi previsti dall’art. 13, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), tra cui l’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale, deputato a svolgere l’attività di supporto materiale individualizzato, finalizzata alla piena integrazione degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali nel contesto scolastico di appartenenza e nelle classi
Tar Campania Salerno, sezione I, sentenza 30 luglio 2024 n. 1601
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