E’ escluso ogni automatismo sia in termini di priorità nell’attribuzione del cognome, sia di favore per il patronimico rispetto al cognome materno. Vale, dunque, il consolidato principio per cui è legittima, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l’attribuzione del patronimico, in aggiunta al cognome della madre, purchè non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purchè non ne sia lesivo dell’identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l’uso del solo matronimico nella trama dei rapporti sociali.
Trib. Reggio Calabria Sez. I, Sent., 8 gennaio 2021
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