In caso di figlio nato fuori dal matrimonio, il cognome del padre va aggiunto a quello della madre ma solo in seguito a una valutazione che deve tenere conto, prima di tutto, dell’interesse del minore, visto che il nostro ordinamento non attribuisce privilegi legati a criteri temporali o a qualità soggettive dei genitori.
In generale, occorre valutare che l’aggiunta del patronimico non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non ne sia lesivo dell’identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l’uso del solo matronimico nella trama dei rapporti sociali
Nel caso di specie la Corte Suprema rileva come il tribunale abbia individuato correttamente gli aspetti positivi derivanti dall’aggiunta del cognome paterno a quello della madre, come la possibilità di rendere più semplici i rapporti con gli altri figli dello stesso, la possibile e auspicabile evoluzione del rapporto con lui e l’interesse del minore a palesare la propria appartenenza anche al nucleo familiare del padre
Cassazione civile ordinanza n. 772/2020