In materia di affido anche temporaneo dei minori, il giudizio sull’adeguatezza del familiare prescelto quale affidatario temporaneo, ai sensi dell’art. 333 c.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, deve essere svolto dal giudice del merito valorizzando, fra le figure vicarie interfamiliari, il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, che è criterio guida di ogni scelta in tema di affido minorile. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l’affidamento temporaneo eterofamiliare di un minore, senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell’affido interfamiliare ai nonni).
Cass. Civ., Sez. 1 – , Sentenza n. 28257 del 04/11/2019