L’affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all’esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall’ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine. La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’art. 333 c.c., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e ben può declinarsi nelle forme dell’affidamento interfamiliare, ovverossia ai membri della cosiddetta “famiglia allargata”, nell’esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente all’allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto. Alla capacità dell’affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte pregiudizievoli dei genitori deve quindi accompagnarsi, con carattere di priorità, l’esigenza di non allentare – ove l’affido etero-familiare abbia un’apprezzabile distensione temporale che rifugga, come tale, dal definire una situazione di stretta urgenza – il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono chiara espressione e tanto in strumentale tutela del diritto, finale e personalissimo, del primo a crescere nella famiglia naturale a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico (in senso più ampio, sul ruolo dei nonni nei percorsi di affido e frequentazione dei minori: in tema di adozione vd., Cass. n. 23979 del 24/11/2015; in tema di rapporti con il minore, in genere, ex art. 317-bis c.c., vd., Cass. n. 19780 del 25/07/2018). 5. Deve quindi in materia trovare applicazione il principio per il quale: “Il giudizio e l’eventuale istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all’adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell’art. 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori”.
Cass. civ. Sez. I, Sent., 4 novembre 2019, n. 28257