Poiché la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo, il giudice del merito può legittimamente ritenere che la richiesta di collocazione alternata dei ragazzi non risulti assistita dalla esplicazione del concreto interesse dei minori, allorché i figli sono oramai grandi e possa quindi ragionevolmente presumersi che si stiano avviando a gestire in autonomia il rapporto con i genitori e a conciliarlo con una vita personale di studio, relazioni ed amicizie in progressivo sviluppo.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 20 maggio 2021, n. 13724.