Affido superesclusivo e concentrazione di ogni potere decisionale in capo al genitore convivente con il figlio, se l’altro – cui resta il potere/dovere di vigilanza sul minore – ostacola il suo percorso di crescita
Il Tribunale di Milano torna a disporre il cd. Affido superesclusivo con un decreto del 10 dicembre 2015 (presidente relatore Servetti)
Nel caso di specie la madre aveva adito il Tribunale per la regolamentazione dell’affidamento del figlio nato da un unione non matrimoniale, descrivendo l’ex compagno come una figura distante e poco presente nella vita del figlio quasi adolescente. Difficile quindi acquisire il consenso paterno laddove necessario per assumere decisioni inerente la vita del ragazzino.
Il Tribunale condivide i rilievi della donna sull’assenza dell’uomo dalla vita del figlio ed esclude quindi si possa applicare l’affido condiviso per il genitore non risulta “in condizione di cogliere, conoscere e valutare le plurime esigenze di vita del minore e, quindi, di esprimere al riguardo una scelta conforme al di lui preminente interesse”.
La madre è invece l’unico genitore ad essersi sempre occupata del ragazzo, ed è ritenuta idonea a garantirgli una tutela adeguata anche considerato il suo lavoro stabile e i cospicui redditi.
I Giudici quindi individuano nell’affido cd superesclusivo lo strumento per realizzare una sollecita e compiuta adozione delle decisioni funzionali alla crescita e all’assistenza del minore, concentrando in capo al genitore affidatario “ogni potere decisionale nell’interesse e a tutela del minore, secondo il modello individuato dal legislatore attraverso la previsione all’articolo 337-quater, comma 3, cod. civ. fermo restando in capo al padre il solo potere/dovere di vigilanza”.