Il c.d. affido superesclusivo è “un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell’art. 337-quater comma III c.c. Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L’esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)”.
(c.d. affido superesclusivo, cfr. ordinanza del Tribunale di Milano, sez. IX civile, ordinanza 20/03/2014, rel. dott. G.Buffone).