Sulla base di una valutazione nell’interesse superiore della minore, a fronte di un continuo contrasto tra i genitori, dovuto ad aspetti specifici e consolidati della personalità degli stessi, in grado di nuocere alla bambina è opportuno disporre l’affidamento esclusivo della minore in capo alla madre nelle materie di cui l’art. 337-ter comma 3 c.c.
Trib. Bologna sentenza 4 aprile 2022