Alla condotta del genitore che in corso di causa revoca la propria disponibilità ad incontrare la figlia e dichiara di non essere intenzionato a proseguire le frequentazioni con modalità protette, consegue un affidamento cd. super esclusivo, con esercizio del pari esclusivo dei poteri inerenti alla responsabilità genitoriale.
In punto mantenimento la quantificazione deve partire dalla valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, tener conto delle esigenze della minore in relazione alla sua età, del fatto che non vi sono frequentazioni con il padre, per cui il relativo onere è integralmente a carico della madre
Tribunale di Genova, 5 gennaio 2024
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