il giudice, quando un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 codice civile e può graduare le misure applicabili come previsto dall’art. 333 cod. civ., secondo il quale quando la condotta pare comunque pregiudizievole per il figlio, possono adottarsi provvedimenti convenienti come anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore. L’istituto dell’affido può essere declinato secondo la modalità più pertinente ai sensi dell’art. 337 quater cod.civ. e quindi anche nella forma dell’affidamento esclusivo rafforzato.
Cass. Civ., Sez. VI-1, sent. 31 dicembre 2020 n. 29999