Il regime di affidamento esclusivo del figlio consente al genitore non affidatario di intervenire nell’interesse del figlio solo con riguardo alle questioni di maggiore interesse. Ne consegue che non è configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggiore interesse per i figli, salvo che il giudice non abbia previsto anche le modalità della previa concertazione
Giudice di Pace di Udine, 19 febbraio 2022
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