L’affidamento condiviso a entrambi i genitori dei figli minori costituisce il regime ordinario che è derogabile quando esso risulti pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. Pertanto, l’eventuale pronuncia in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso ma anche da un’idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione nella apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo anche per le modalità con cui lo ha svolto nel passato e, dall’altro, in negativo, della inidoneità o manifesta carenza dell’altro genitore.
Cass. civile, ordinanza 1645, sezione Sesta – 1 del 19-01-2022